Statuto dell’Associazione
STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE Santi Desiderio ed Elisabetta ONLUS
(esente da imposta di bollo e registro ai sensi dell’art. 82 D.lgs. 117/2017)
Art. 1 (Denominazione e Sede)
E’ costituita, nel rispetto del codice civile, del D.Lgs. 03/07/2017 n. 117 e della normativa in materia l’Ente del Terzo Settore denominato “Santi Desiderio ed Elisabetta ETS”, che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta.
L’associazione è apolitica e senza scopo di lucro ed ha sede legale in via Passo del Moncenisio 4 a Brescia.
Il trasferimento della sede legale, deliberata dal Consiglio direttivo, non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
ART. 2 (Statuto)
L’associazione “Santi Desiderio ed Elisabetta ETS” è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
La durata dell’associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell’Assemblea straordinaria dei soci.
L’assemblea può deliberare l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
ART. 3 (Efficacia dello statuto)
Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all’organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività della organizzazione stessa.
ART. 4 (Finalità e Attività)
L’associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
Per il raggiungimento delle proprie finalità, l’Associazione potrà svolgere le seguenti attività:
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale. Ciò attraverso a titolo esemplificativo:
- sostegno economico generale a persone, in particolare giovani, e famiglie in difficoltà;
- a favore di realtà che operano per il recupero socio-assistenziale delle persone con disagio, utilizzando donazione spontanee che perverranno all’associazione da parte di soggetti privati e pubblici;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa. Ciò attraverso a titolo esemplificativo:
- attività formative a favore di ragazzi e giovani che si trovano in situazioni di disagio sociale (a titolo puramente esemplificativo minori carcerati, alcoolisti o tossicodipendenti inseriti in percorsi di recupero sociale, ecc.) che incidono, in particolare, oltre che sulla condizione personale e familiare, sulla loro possibilità di accesso al mondo del lavoro. Le attività potranno essere svolte direttamente o tramite partnerschip con realtà sociali operanti sul territorio in favore di giovani disagiati, e con le quali, a titolo puramente esemplificativo, si possono creare progetti di avviamento e/o reinserimento lavorativo, successivamente al recupero psico-fisico e sociale, con il raggiungimento di una nuova immissione nel mercato del lavoro con una specifica professionalità.
- organizzazione e gestione di attività culturali, di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, attraverso ad esempio:
- l’organizzazione di seminari, convegni ed anche incontri residenziali al fine di promuovere la coscienza dell’accoglienza e della solidarietà;
- la promozione e l’organizzazione di momenti di accompagnamento scolastico a ragazzi in difficoltà, ma anche momenti di formazione rivolti, a titolo esemplificativo, a donne extracomunitarie per l’apprendimento della lingua e l’inserimento nella collettività.
L’Associazione inoltre, previa delibera del Consiglio Direttivo al quale è rimessa la facoltà di individuarle, intende svolgere, nei limiti ex lege previsti, attività diverse, secondarie e strumentali, rispetto alle precedenti attività di interesse generale.
Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale l’Associazione potrà, infine, porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, ovvero in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore.
ART. 5 (Soci e loro ammissione)
Sono aderenti dell’Associazione tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell’Associazione e s’impegnano per realizzarle versando l’eventuale quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo.
Chi intende aderire all’Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e l’impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali Regolamenti.
Il Consiglio Direttivo è competente a deliberare in ordine alle domande di ammissione dei nuovi aderenti; la deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel Libro degli associati. Esso deve provvedervi entro il termine improrogabile di giorni sessanta dal ricevimento dell’istanza, decorso il quale la domanda si intende senz’altro accolta.
Entro sessanta giorni dal ricevimento dell’istanza, in caso di rigetto, la deliberazione motivata deve essere comunicata dal Consiglio Direttivo agli interessati.
In caso di rigetto della domanda, l’aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, alla prima riunione utile.
L’ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
Non è ammessa la categoria di associati temporanei.
La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.
ART. 6 (Diritti e doveri degli associati)
Gli associati hanno pari diritti e doveri. Hanno il diritto di:
- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell’organizzazione e controllarne l’andamento;
- esaminare i libri sociali;
- votare in Assemblea dal momento dell’iscrizione nel libro degli associati purché in regola con il pagamento della quota associativa, se prevista;
- prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario;
- denunziare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell’art. 29 del Codice del terzo settore.
Gli associati dell’organizzazione hanno il dovere di:
- rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;
- versare, se prevista, la quota associativa secondo l’importo le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall’organo di amministrazione.
ART. 7 (Volontario e attività di volontariato)
L’Associazione può avvalersi nello svolgimento delle proprie attività dell’opera di volontari.
L’associato volontario svolge la propria attività in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.
L’attività può svolgersi presso la sede dell’associazione o in altre sedi ove l’associazione è chiamata a svolgere le proprie attività direttamente o in collaborazione con enti terzi. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo.
La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’organizzazione.
All’associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’organizzazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.
I volontari possono essere iscritti in apposito Registro dei Volontari.
ART. 8 (Perdita della qualifica di socio)
La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.
L’associato può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio direttivo. Il recesso ha effetto immediato, non libera il recedente dall’obbligo di pagare la quota associativa per l’anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo; in ogni caso non dà diritto alla ripetizione di quanto versato all’Associazione.
L’associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall’associazione. L’esclusione è deliberata dall’assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell’interessato. La delibera di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all’associato. L’associato può ricorrere all’autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.
ART. 9 (Gli organi sociali)
Sono organi dell’organizzazione:
- Assemblea degli associati
- l’Organo di Amministrazione denominato Consiglio Direttivo;
- Presidente
- Organo di controllo, se nominato;
- Organo di revisione, se nominato;
- il Gruppo di Progettualità.
Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
ART. 10 (L’assemblea)
L’assemblea è composta dagli associati dell’organizzazione, iscritti al Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. E’ l’organo sovrano.
Hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno 90 (novanta) giorni. Si considera quale data d’iscrizione quella in cui è stata adottata la delibera di ammissione dell’associato.
Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare fino ad un massimo di due associati.
L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all’assemblea stessa.
E’ convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l’adunanza e contenente la data della riunione, l’orario, l’ordine del giorno e l’eventuale data di seconda convocazione.
Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e mediante avviso affisso nella sede dell’associazione.
L’Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l’organo amministrativo lo ritiene necessario.
I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell’associazione.
L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello Statuto e lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.
Le riunioni dell’assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza, purché sia consentita al Presidente dell’assemblea l’accertamento dell’identità degli intervenuti non personalmente presenti.
ART.11 (Compiti dell’Assemblea)
L’assemblea:
- determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
- approva il bilancio di esercizio e l’eventuale bilancio sociale;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull’esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
- approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’organizzazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
ART. 12 (Assemblea ordinaria)
L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.
L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.
ART. 13 (Assemblea straordinaria)
L’assemblea straordinaria:
- modifica lo statuto dell’associazione con la presenza, in proprio o per delega, della metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti;
- delibera la trasformazione, la fusione, la scissione, nonché lo scioglimento, la liquidazione e la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
ART. 14 (Consiglio direttivo)
Il Consiglio direttivo governa l’associazione e opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
Il Consiglio direttivo è composto da 3 (tre) a 6 (sei) componenti, determinato dall’assemblea in sede di nomina. I componenti sono eletti dall’assemblea tra le persone fisiche associate.
Il Consiglio direttivo dura in carica 2 (due) esercizi, cioè fino all’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio del secondo esercizio successivo a quello nel corso del quale la nomina è stata effettuata ed i membri sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente ed eventualmente un Vice Presidente, un Segretario, un Tesoriere.
E’ convocato dal Presidente mediante avviso scritto da inviare almeno 7 (sette) giorni prima di quello fissato per l’adunanza a mezzo lettera, fax, e-mail o qualsiasi altra modalità e contenente la data della riunione, l’orario, l’ordine del giorno.
Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Il Consiglio è in ogni caso validamente costituito, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti tutti i suoi componenti in carica, purché i componenti l’Organo di Controllo siano stati informati e non vi si oppongano.
Le riunioni del Consiglio possono svolgersi anche con modalità non contestuali, ossia in audio o video conferenza, purché sia consentita al Presidente del Consiglio l’accertamento dell’identità degli intervenuti non personalmente presenti.
Si applica l’articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l’articolo 2475-ter del codice civile.
Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
Il Consiglio può attribuire ad uno o più dei propri componenti specifiche deleghe per il compimento di atti o categorie di atti determinati.
Dalla funzione di componente il Consiglio Direttivo si decade per revoca, in presenza di giusta causa, dimissioni, morte, sopravvenuta incapacità o incompatibilità per Legge.
Qualora nel corso del mandato vengano a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli per cooptazione; i consiglieri così nominati restano in carica sino all’assemblea convocata per l’approvazione del bilancio dell’anno nel corso del quale la sostituzione è avvenuta. In caso venga meno la maggioranza dei consiglieri, decade l’intero consiglio ed il presidente uscente provvede alla convocazione dell’assemblea per la nomina di un nuovo consiglio direttivo.
ART. 15 (Compiti del Consiglio direttivo)
Il Consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell’assemblea.
In particolare, tra gli altri compiti:
- amministra l’associazione;
- attua le deliberazioni dell’assemblea;
- nomina il Vice Presidente;
- stabilisce l’eventuale quota associativa;
- predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all’approvazione dell’assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge;
- predispone tutti gli elementi utili all’assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio;
- delibera in merito a tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza;
- è responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel RUNTS previsti dalla normativa vigente;
- disciplina l’ammissione degli associati;
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.
ART. 16 (Il Presidente)
Il Presidente, rappresenta legalmente l’organizzazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno.
Il Presidente rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio.
È eletto all’interno del Consiglio Direttivo che presiede curandone l’esecuzione delle deliberazioni e coordinandone il lavoro. Dura in carica 2 (due) esercizi ed è rieleggibile.
Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e l’organo di amministrazione, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all’organo di amministrazione in merito all’attività compiuta.
Il Vicepresidente, eletto dal Consiglio direttivo, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.
ART. 17 (Organo di controllo)
L’organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall’art. 30 del D. Lgs. 117/17.
Ai componenti dell’organo di controllo si applica l’articolo 2399 del codice civile. I componenti dell’organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
I componenti l’Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.
L’organo di controllo:
- vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed anche in merito alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili;
- vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14 del D.Lgs 117/2017;
- esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell’apposito registro;
Il componente dell’organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai consiglieri notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
ART. 18 (Organo di Revisione legale dei conti)
E’ nominato nei casi previsti dall’art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.
ART. 19 (Libri sociali)
L’associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:
- a) il libro degli associati tenuto a cura dell’organo di amministrazione
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell’organo di amministrazione;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione, dell’organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell’organo a cui si riferiscono;
- d) ove presenti, il registro dei volontari, tenuto a cura dell’organo di amministrazione.
Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa qualora prevista, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell’ente, entro 20 giorni dalla data della richiesta formulata all’organo competente alla tenuta del libro stesso.
ART. 20 (Risorse economiche)
Le risorse economiche dell’organizzazione sono costituite da:
- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.
ART. 21 (I beni)
I beni dell’associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’associazione, e sono ad essa intestati.
I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’associazione sono elencati nell’inventario, che è depositato presso la sede dell’associazione e può essere consultato dagli associati.
ART. 22 (Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)
L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.
ART. 23 (Bilancio)
Il bilancio di esercizio dell’associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno e si chiude il 31 dicembre. E’ redatto ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l’andamento economico e finanziario dell’associazione.
Il bilancio è predisposto dall’organo di amministrazione e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.
ART. 24 (Bilancio sociale)
E’ redatto nei casi previsti dall’art. 14 del D.Lgs. 117/2017.
ART. 25 (Convenzioni)
Le convenzioni tra l’associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all’art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall’organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell’associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell’associazione.
ART. 26
(Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento)
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 117/2017.
ART. 27 (Disposizioni finali)
Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia di volontariato ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.
ART. 28 (Norma transitoria)
Tutti gli adempimenti legati all’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, che risultano essere incompatibili con l’attuale disciplina, trovano applicazione all’operatività del RUNTS medesimo.
In base alle disposizioni normative vigenti al momento dell’approvazione del presente statuto, la qualifica di Onlus continua ad avere efficacia fino all’operatività RUNTS, trovando poi applicazione le disposizioni fiscali contenute nel titolo X del D. Lgs. 117/17.
L’acronimo ETS potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l’iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.